Associazione Privilege Club Private
L’ASSOCIAZIONE
Art. 1 - Denominazione 1. È costituita una Associazione Culturale denominata "Privilege Club Private" (d'ora in avanti, per brevità, "l'Associazione"). 2. L'Associazione, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, potrà utilizzare la locuzione "circolo privato", ovvero "club privè", oppure semplicemente "privè"
Art. 2 - Sede legale - variazione 1. La variazione della sede legale dell’Associazione non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e potrà essere effettuata con delibera del Direttivo.
Art. 3 - Sedi operative 1. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà provvedere alla istituzione di sedi operative destinate allo svolgimento delle attività sociali. Tali sedi potranno essere identificate con denominazioni convenzionali e saranno tenute a conformarsi agli standard disciplinari ed organizzativi dell'Associazione, in modo tale da consentirne l'immediata riconoscibilità da parte della platea dei soci. 2. Presso ciascuna sede operativa, all'atto della sua istituzione, è nominato, a cura del Consiglio Direttivo, un Responsabile, che potrà avere forma monocratica o collegiale. 3. Il numero di sedi operative è illimitato.
Art. 4 - Scopo dell'associazione 1. L'Associazione è autonoma e non persegue fini di lucro. 2. L'Associazione è diretta alla promozione della più ampia libertà di espressione della sfera emotiva degli individui, da esercitarsi nel rispetto dei fondamentali ed inviolabili diritti della persona. Lo scopo dell'Associazione è quello di contribuire al superamento di situazioni di potenziale limitazione sociale, dovute al generale sentimento di rifiuto ed esclusione di quelle persone che, per intima inclinazione, scelgono la pratica di esperienze emotive e di intimità non convenzionali. 3. L'Associazione promuove una concezione libertaria ed edonistica del vissuto sessuale delle persone, inteso come esperienza di piacere e condivisione tra soggetti, singoli o coppie, di maggiore età e consenzienti. 4. L’Associazione vuole essere un concreto punto di riferimento e di incontro per coloro che hanno desiderio di conoscere e realizzare, in forma associata, esperienze erotiche e sessuali alternative, vissute al di fuori di ogni forma di pregiudizio sociale e culturale. 5. L’Associazione, al fine di realizzare le proprie finalità sociali, potrà gestire spazi riservati ai propri associati ed, inoltre, curare ogni iniziativa diretta a sostenere il perseguimento del proprio scopo istituzionale di favorire un approccio maturo e responsabile a tutte le espressioni della sessualità degli uomini e delle donne. 6. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle connesse, anche in modo accessorio, alle sue finalità istituzionali. 7. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà: a) creare spazi, anche virtuali, riservati ai soci, per favorirne occasioni di incontro e socializzazione, nonché esperienze non convenzionali ed alternative rispetto ai canoni morali prevalenti in materia di relazioni sessuali tra soggetti di maggiore età e consenzienti; b) promuovere dibattiti e convegni nonché ogni altra attività pertinente a temi convergenti con l'interesse istituzionale dell'Associazione; c) realizzare servizi di assistenza e supporto psicologico a favore dei soci; d) svolgere attività di somministrazione di alimenti o bevande riservata agli associati, da effettuare presso le sedi sociali, in forma strettamente complementare agli scopi istituzionali; e) organizzare spettacoli e trattenimenti musicali e danzanti per i propri associati, che abbiano carattere accessorio e non prevalente rispetto all'attività istituzionale dell'Associazione, purché si tratti di eventi attinenti al tema della sessualità e dell’erotismo. f) esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività dirette al finanziamento dell'associazione, purché consentite dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari. 8. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà aderire ad Associazioni o Enti nazionali il cui ordinamento non sia in contrasto con le disposizioni del presente statuto.
Art. 5 - Sezioni 1. L'Associazione potrà organizzare lo svolgimento delle proprie attività all'interno di sezioni dedicate al perseguimento di una o più delle sue finalità istituzionali. 2. L'istituzione delle sezioni dell'Ente è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a nominare per ciascuna di esse una o più responsabili.
Art. 6 - Durata 1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
SOCI
Art. 7 - Categorie di soci 1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, purché maggiorenni ("soci individuali"), ovvero le persone giuridiche costituite in forma associativa ("soci collettivi"). 2. I Soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. I soci fondatori sono coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla sua costituzione. 3. I soci possono essere ammessi all’interno dell’Associazione come singoli o in coppia, purché si tratti di soggetti interessati alla pratica di vissuti erotici non convenzionali. 4. La partecipazione all'Associazione avviene a tempo indeterminato e, ex art. 148, comma 8, lett. c) T.U.I.R., è espressamente esclusa la temporaneità della iscrizione associativa.
Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci - persone fisiche. 1. Le persone fisiche, se maggiorenni, possono assumere la qualità di socio, a condizione che si impegnino a: a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione; b) accettare lo Statuto, il Codice Etico e il Codice di Condotta dell'Ente; c) dichiarare di essere interessati alla conoscenza e alla pratica di vissuti erotici non convenzionali; d) versare la quota associativa, nonché i contributi e le quote suppletive determinati dal Consiglio Direttivo in funzione delle esigenze di sostentamento dell'Associazione. 2. Per ottenere la qualifica di socio, è necessario, in particolare, presentare una domanda di ammissione all'Associazione, in cui dichiarare: a) i propri dati anagrafici, fornendo una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero, per i soggetti di comprovata maggiore età, oggettive evidenze informative idonee a consentire l’identificazione; b) di aver preso visione e di accettare lo Statuto e il Codice Etico dell’Ente; c) di aver preso visione e di accettare le regole di comportamento stabilite nel Codice di Condotta dell’Associazione; d) il desiderio di conoscere e praticare esperienze erotiche e sessuali non convenzionali, nonché, in caso di socio che voglia accedere come singolo, l’impegno di osservare il ruolo erotico per lui voluto dalla coppia; e) l’impegno a segnalare, anche in forma anonima, all’Organismo di Controllo Interno, ogni notizia di fatti, avvenuti all’interno delle sedi dell’Associazione, in contrasto, oltre che con la legge, con il presente Statuto, il Codice Etico ed il Codice di Condotta; f) l’assenza di eventuali precedenti penali per reati la cui commissione è da ritenersi incompatibile con la partecipazione all'Associazione; 3. Il potere di accettazione delle istanze di iscrizione è demandato al Consiglio Direttivo, che lo esercita, anche in forma monocratica, nella persona di uno o più soci a ciò espressamente delegati, decidendo, senza ritardo, in presenza di tutti i requisiti di ammissione, della accettazione dei soci nell'Associazione. Devono essere rigettate le domande di ammissione all’Associazione che difettino anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo. 4. La domanda sottoscritta dal socio, salva espressa indicazione contraria, vale come elezione di domicilio presso l'Associazione ai fini di tutte le comunicazioni sociali e/o istituzionali, comprese quelle provenienti dalle Pubbliche Autorità. 5. L'importo della quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che delibera, altresì, sulla opportunità di richiedere ai soci eventuali contributi economici suppletivi da destinare al sostegno dell'Associazione. 6. L'adesione all'Associazione viene formalizzata con l'accettazione della domanda di ammissione. 7. Ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. f) T.U.I.R., la quota di associazione ed ogni eventuale contributo associativo sono intrasmissibili e insuscettibili di rivalutazione, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. 8. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, ovvero per esclusione, decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative da ritenere in grave contrasto, oltre che con la legge, con le regole dell'Associazione previste dallo Statuto, dal Codice Etico o dal Codice di Condotta. 9. Il socio, in ogni momento, può presentare le sue dimissioni o recedere dall'Associazione con lettera raccomandata indirizzata presso la sede legale dell'Associazione.
Art. 9 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci -persone giuridiche. 1. Le persone giuridiche possono far parte dell'Associazione, a condizione che si tratti di enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica, costituiti nella forma di associazione. 2. Gli enti che intendono acquisire la qualità di socio dell'Associazione non debbono avere scopo di lucro e sono tenuti a conformarsi ai principi e alle norme previsti nel presente Statuto, con particolare riferimento alla necessaria adozione di standard disciplinari ed organizzativi in linea con quelli dell'Associazione. 3. Una persona giuridica può aderire, in qualità di socio, all'Associazione se ne faccia esplicita richiesta, mediante istanza presentata dal suo Presidente, che, a pena di inammissibilità, contenga: a) la delibera del Consiglio Direttivo dell'ente che autorizzi il Presidente a sottoscrivere la domanda di affiliazione all'Associazione; b) una copia dello statuto vigente; c) l'impegno a conformarsi ai principi e alle regole dell'Associazione, secondo le previsioni contenute nel presente Statuto, nonché alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo di quest'ultima in tema di requisiti organizzativi e tecnici dell'Ente; d) la designazione di un soggetto con funzioni di referente dell'Associazione, che abbia il compito di garantire, nell'attuazione dei processi decisionali dell'ente affiliato, la conformità della struttura organizzativa ai principi e alle regole dell'Associazione, nonché alle sue delibere ed ai suoi regolamenti; e) l'affiliazione al medesimo Ente Nazionale Assistenziale allo scopo di garantire ai propri soci e a quelli dell'Associazione la libera frequentazione delle strutture in cui si svolgono le attività sociali. 4. Sulla richiesta di adesione decide il Consiglio Direttivo in composizione collegiale. 5. Gli enti affiliati cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi: a) per recesso deciso dal proprio Consiglio Direttivo; b) nel caso di scioglimento volontario deliberato dall'Assemblea sociale; c) per revoca dell'affiliazione, irrogata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; d) nei casi di sopravvenuta incompatibilità dei propri atti allo Statuto dell'Associazione ovvero nell'ipotesi di accertate e gravi negligenze degli Organi statutari dell'ente nell'attuazione dei processi decisionali necessari ad assicurare la conformità della propria struttura organizzativa ai principi e alle regole dell'Associazione, nonché alle sue delibere ed ai suoi regolamenti. 6. In caso di cessazione di appartenenza alla Associazione, gli enti affiliati devono comunque provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla Associazione medesima. 7. La cessazione di appartenenza alla Associazione comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e il divieto di utilizzarne il nome, il logo e la documentazione fornita.
Art. 10 - Diritti e doveri dei soci 1. Tra i soci, in osservanza dell'art. 148, comma 8, lett. c) T.U.I.R., vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. 2. L'adesione all'Associazione, ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. c) T.U.I.R., comporta il diritto di partecipare all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione. 3. Tale diritto è esercitato sulla base del principio del voto singolo, che si applica, in forma paritaria, sia ai soci individuali che a quelli collettivi. 4. A tutti i soci compete l'elettorato attivo e passivo ed è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. Nel caso di soci collettivi, tali diritti sono esercitati e spettano al Presidente dell'ente associato. 5. I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e di usufruire delle strutture sociali. 6. Il socio, ai fini dell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dal presente statuto, è tenuto a: a) corrispondere la quota di iscrizione annuale; b) corrispondere i contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo, per la remunerazione delle spese e dei costi affrontati dall'Associazione; c) all'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e del Codice di Condotta, nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. 7. La partecipazione alla vita associativa, compresa l'attività nelle cariche istituzionali, è a titolo volontario, salvo il diritto al rimborso delle spese, purché autorizzate dal Consiglio Direttivo.
ORGANI SOCIALI
Art. 11 - Organi dell'Associazione 1. Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea dei soci. b) Il Consiglio Direttivo. c) Il Responsabile di Sezione. d) L'Organismo di Controllo Interno. e) La Consulta Soci.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art 12 - Composizione 1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione (art. 148, comma 8, lett. e) T.U.I.R. e può essere ordinaria o straordinaria. 2. All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. 3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto. 4. È ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 13 - Competenza 1. L'Assemblea ordinaria delibera: a) sull'approvazione del rendiconto; b) sulla nomina degli organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organismo di Controllo Interno e il Responsabile di Sezione; c) sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandatole per legge o per Statuto nonché sottopostole dal Consiglio Direttivo. 2. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; b) su tematiche di interesse generale, portate alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o da un numero di soci non inferiore a cinquanta unità; c) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
Art. 14 - Forme di pubblicità degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni (art. 148, comma 8, lett. e) T.U.I.R. 1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure se ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
Art. 15 - Costituzione e deliberazioni 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 3. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli Associati presenti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa. 4. E’ ammesso il voto per corrispondenza, che può essere espresso inviando la scheda di voto, a mezzo di lettera raccomandata, presso la sede legale della Associazione ovvero ivi depositandola, oppure presso le sue sedi operative, direttamente all’interno dell’apposita urna all’uopo predisposta.
Art. 16 - Rappresentanza in assemblea 1. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da chiunque, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.
Art. 17 - Svolgimento e verbalizzazione 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. ln assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. 2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea. 3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18 - Voto per corrispondenza 1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: a) possono votare per corrispondenza tutti i soci che ne facciano richiesta, da annotarsi in apposito registro e da conservarsi agli atti sociali; b) l'organo sociale che convochi l'Assemblea deve precisare nella convocazione se il voto verrà espresso anche o solo ed esclusivamente per corrispondenza; c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano fatto pervenire nei termini la propria scheda di voto; d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo ovvero al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 - Nomina e composizione 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea dei Soci. 2. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono sempre rieleggibili. 3. Il Consiglio si intende confermato per un ulteriore triennio, nel caso in cui l'Assemblea non provveda, entro sei mesi dal termine di decadenza, ad una nuova elezione e comunque rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. 4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina. 5. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente e un Vice Presidente, nonché, potendolo scegliere anche tra i soci, un Tesoriere. Il Consiglio può delegare specifiche attribuzioni o il compimento di atti particolari, singolarmente determinati, ad uno o più Consiglieri o soci dell'Associazione ovvero ad uno o più organi direttivi di eventuali enti nazionali cui l'Associazione abbia inteso affiliarsi.
Art. 20 - Competenza 1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. 2. In particolare il Consiglio: a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; b) decide sugli investimenti patrimoniali; c) stabilisce l'importo delle quote e dei contributi associativi per il sostegno alle attività sociali e al buon governo dell'Associazione, avuto riguardo, in tale ultimo caso, all’esigenza di selezione dei soci tra le persone realmente interessate al fenomeno della c.d. trasgressione sessuale; d) adotta provvedimenti nei confronti dei soci in materia disciplinare; e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione; f) approva gli eventuali progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni; g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; h) nomina e revoca Responsabili di Sede, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; i) conferisce e revoca procure, mandati ed incarichi che implicano la rappresentanza dell'Associazione; l) predispone e modifica il Codice Etico e i regolamenti interni per il funzionamento della Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; m) procede alla nomina del Segretario, del Tesoriere, dell'Organismo di Controllo Interno e del Responsabile di Sezione, nonché dei componenti della Consulta Soci; n) delibera sull'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni ovvero ad Enti Nazionali di Assistenza o di Promozione Sociale; o) definisce, in attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, i contenuti della domanda di ammissione all’Associazione, in modo da consentire la verifica dei requisiti previsti per l’acquisizione della qualità di socio; p) cura l’adozione di un sistema di controlli idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione dell’Associazione; q) formula proposte per la nomina dei componenti della Consulta Soci; acquisisce dalla Consulta Soci pareri e proposte su tematiche organizzative o, comunque, afferenti la partecipazione ed il coivolgimento dei soci nel conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Art. 21 - Convocazione e deliberazioni 1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. 2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune. 3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. 4. Alle riunioni del Consiglio direttivo è ammessa la presenza dell'Organismo di Controllo Interno nonché quella dei Responsabili di Sede.
Art. 22 - Il Presidente 1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere, con particolare riferimento ad eventuali occasioni di interlocuzione con le Autorità di controllo. 2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura la esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo del 'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Art. 23 - Il Vice Presidente 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
Art. 24 - Il Segretario 1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. 2. Il Segretario è scelto tra i soci dell'Associazione e cura la compilazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. 3. Il Consiglio Direttivo può chiamare a svolgere la funzione di Segretario chi eserciti funzioni direttive di Enti Nazionali cui l'Associazione risulti eventualmente affiliata ovvero un membro del Consiglio Direttivo.
Art. 25 - Il Tesoriere 1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti ovvero di altri soci dell'Associazione, autorizzati dal Consiglio Direttivo. 2. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art. 26 - Consulta Soci 1. La Consulta Soci è un organo che ha funzioni di collegamento tra i Soci ed il Consiglio Direttivo per favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori dell’Associazione ed accrescere nei soci il senso di appartenenza alla Associazione. 2. La Consulta Soci si compone di almeno cinque soci, nominati dal Consiglio Direttivo anche fra i non Associati e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieleggibili. 3. Il Consiglio Direttivo può interpellare la Consulta in forma collegiale o con appello rivolto a ciascun membro per l’espressione di pareri in merito alle iniziative associative.
Art. 27 - Organismo di Controllo Interno (O.C.I.): nomina, composizione e competenza 1. L'Organismo di Controllo Interno è nominato dal Consiglio Direttivo, con mandato di durata annuale, rinnovabile senza limiti di tempo. 2. Esso ha struttura monocratica e possono farne parte anche soggetti esterni all'Associazione. 3. L'O.C.I. cura ogni attività di verifica e controllo necessaria a garantire l'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti Interni. 4. Per l'esecuzione dei suoi compiti, ha facoltà di accedere ad ogni informazione o documento dell'Associazione senza necessità di autorizzazione. 5. L'O.C.I. può, altresì, accedere liberamente ai locali dell'associazione per verificare l'osservanza della normativa interna. 6. L'O.C.I. riferisce, con cadenza annuale, al Consiglio Direttivo sull'esito dei controlli effettuati e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio ai rischi di violazione della normativa interna.
Art. 28 - Il Responsabile di Sede 1. Il Consiglio Direttivo nomina per ciascuna sede un Responsabile, cui demandare funzioni gestorie e di coordinamento con l'Associazione. 2. Il Responsabile cura l'ordinaria amministrazione della sede, non assume poteri di rappresentanza dell'Associazione ed è tenuto a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, oltre che a vigilare sull'osservanza delle regole e dei principi dell'Associazione. 3. Il Responsabile partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espresse. 4. La carica di Responsabile ha durata annuale e può essere tacitamente rinnovata per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo, da comunicarsi mediante lettera raccomandata. 5. Il Consiglio Direttivo è competente a determinare l'eventuale remunerazione del Responsabile e a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione dall'incarico per accertate e gravi violazioni delle norme statutarie e disciplinari dell'Associazione. 6. Le presenti disposizioni si applicano anche al soggetto che svolga funzioni di referente all'interno degli enti associati, purché non contrastanti con le loro disposizioni statutarie.
PATRIMONIO E RENDICONTO ECONOMICO
Art. 29 - Patrimonio dell'Associazione 1. Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti. 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) quote e contributi associativi versati dai soci, finalizzati al sostentamento ordinario dell'Ente e a consentirne la realizzazione delle finalità istituzionali; b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche; c) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; d) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali; e) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
Art. 30 - Modalità di approvazione e di pubblicità del rendiconto 1. In base a quanto previsto dall'art. 148, comma 8, lett. d) T.U.I.R., il rendiconto economico e finanziario, da redigere annualmente ad opera del Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere obbligatoriamente presentato all'Assemblea per l'approvazione entro l'anno successivo. 2. Il rendiconto dovrà dare adeguata informazione circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. 3. Ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. e) T.U.I.R., il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e reso disponibile, nei successivi 15 (quindici) giorni, a favore di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura.
Art. 31 - Avanzi di gestione 1. Ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. a), T.U.I.R., all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. 2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 32 - Scioglimento 1. Come previsto dall'art. 148, comma 8, lett. b) T.U.I.R., in caso di scioglimento, per qualunque causa, i beni di proprietà dell'Associazione dovranno essere devoluti, al netto del residuo degli ammortamenti, per iniziative assistenziali o culturali ovvero destinati ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa statuizioni imposte dalla legge. 2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 33 - Collegio Arbitrale 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi sociali, tra gli organi sociali e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. 2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. 3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, da un membro dell’Organo Direttivo dell’Ente affiliante, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. 4. Le spese di procedura saranno a carico del ricorrente e da lui anticipate.
Art. 34 - Trattamento dei dati personali dei soci 1. La registrazione dei dati dei soci avviene con modalità tali da garantirne la più ampia riservatezza. 2. I dati anagrafici dei soci, per la loro attinenza ad inclinazioni intime e personali, appartengono ad una della categorie particolari previste dall’art. 9 del Regolamento UE 2016/679. Vengono conservati in un apposito elenco ed in esso vengono inseriti esclusivamente da coloro che a tale compito siano specificamente incaricati dal Consiglio Direttivo. 3. I dati personali dei soci non possono essere comunicati a terzi, se non su espresso consenso dell'interessato o in base a provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria. 4. Il Consiglio Direttivo cura, nella persona del suo Presidente, il trattamento dei dati dei soci.
Art. 35 - Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in quelle di Legislazione Speciale.